Presentazione


Non occorre spendere molte parole sulla annosa crisi della giustizia civile nel nostro paese (tempi biblici, costi elevati, complessità). Una cosa è certa: i tempi sono ormai oggettivamente maturi per un forte sviluppo, anche in Italia, di quegli strumenti extragiudiziali, l'arbitrato e la conciliazione, che sono capaci in via preventiva di ridurre sensibilmente il ricorso al giudice ordinario, anche nel settore assicurativo con particolare riferimento alla materia della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, caratterizzata da peculiari e complesse problematiche da cui deriva un nutrito contenzioso; proprio tale circostanza, assieme alle istanze delle associazioni di categoria interessate e a quelle delle associazioni dei consumatori, ha indotto la Camera di Commercio a istituire uno sportello di conciliazione specializzato. Questo nuovo servizio non si sovrappone al tentativo di transazione amministrata previsto dall'accordo siglato tra ANIA e associazioni dei consumatori nel luglio 2001, ma ne costituisce un naturale completamento, intervenendo quando il secondo si rivela inefficace.

In fase di prima applicazione, per il necessario rodaggio, e cioè per i primi due anni, lo sportello limita la propria competenza, in materia di assicurazione auto, a controversie inerenti danni materiali, senza limiti di valore.

Tra le novità importanti di questo regolamento occorre ricordare la innovativa figura del "rappresentante dei consumatori", iscritto in un apposito elenco tenuto dalla Camera di Commercio, su designazione dalle associazioni dei consumatori o su proposta degli stessi professionisti interessati. Si tratta di un tecnico esperto in materia assicurativa e conciliativa che può assistere o rappresentare il consumatore, sulla base di un formale "mandato a conciliare", con costi contenuti e resi pubblici dalla CCIAA. Al più presto, inoltre, sarà attivato un servizio di conciliazione via Internet .

Questa iniziativa della Camera di Commercio è perfettamente in linea con quanto il nostro Parlamento ha cominciato a studiare in materia di conciliazione, ponendo le prime basi normative destinate a incrementare l'utilizzo degli strumenti extragiudiziali per la soluzione delle controversie: questi sono oggi ancora poco conosciuti e apprezzati, anche dagli stessi addetti ai lavori (imprenditori, avvocati, consulenti professionali); e ciò vale ancor più per la conciliazione, spesso addirittura confusa con l'arbitrato!

Ma come si può definire in poche parole la conciliazione?

La conciliazione, a differenza dell'arbitrato dove l'arbitro decide una causa alla stessa stregua di un giudice, non è un procedimento contenzioso e quindi non conduce a una decisione finale con vincitori e vinti. Nella conciliazione tutti gli interessati "vincono", raggiungendo un accordo con reciproca soddisfazione! Infatti sono le parti che stabiliscono i contenuti del verbale di conciliazione, che ha la natura di un vero e proprio contratto; inoltre le stesse, accordandosi, possono proseguire i loro rapporti, e perciò di regola non si viene a creare la situazione di rottura, spesso definitiva, tipica dei procedimenti contenziosi.

Ma allora se il conciliatore non deve decidere qual è il suo ruolo?

Il conciliatore, soggetto imparziale e indipendente, è un esperto, oltre che della materia oggetto della controversia (nello specifico turismo e viaggi), anche di tecniche di comunicazione, negoziazione e mediazione; il suo peculiare compito è quello di far comunicare le parti e di far emergere i loro veri interessi, spesso non percepiti a causa di fattori irrazionali o di non consapevolezza dei reali termini della controversia o di questioni di principio. In altre parole, per dirla con una battuta, far vincere la cultura della collaborazione su quella del conflitto a tutti i costi!

Da rimarcare l'efficacia della conciliazione che, in caso di accettazione della parte "convenuta", porta nella stragrande maggioranza dei casi a un esito positivo (verbale di conciliazione con impegni contrattuali poi rispettati dagli interessati). Tale caratteristica, assieme ai costi contenuti (fra l'altro in caso di mancata accettazione l'attore deve sostenere solo la spesa di euro 5.50 all'atto della presentazione della domanda), ai tempi ridotti (dai 30 ai 60 giorni), alle procedure informali, semplici e riservate, non può che sancirne con il tempo la diffusione e il successo. Intanto è necessario moltiplicare gli sforzi per migliorare la qualità e l'efficienza del servizio di conciliazione - lo sportello della Camera di Firenze ha già raggiunto un buon livello operativo nel quadro della rete di sportelli di conciliazione delle Camere della Toscana promossa e coordinata dalla loro Unione regionale - e soprattutto per promuoverlo in tutte le sedi, come elemento del sistema integrato di regolazione dei mercati e di tutela dei consumatori, che la Camera di Commercio sta realizzando in collaborazione con le associazioni di categoria e con quelle dei consumatori.

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA
Dott. Gerri Martinuzzi


SPORTELLO DI CONCILIAZIONE SPECIALIZZATO SETTORE ASSICURAZIONI

Cos'è la conciliazione?

La conciliazione è uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria per risolvere le controversie tra imprese e tra imprese e consumatori o utenti.

Le parti si incontrano alla presenza di un conciliatore, che le aiuta a trovare un accordo soddisfacente per entrambe.

Raggiungere una conciliazione significa:

- evitare di andare in Tribunale;
- risparmiare i costi di una causa che può durare anni;
- ottenere in tempi brevi la soluzione di una controversia;
- mantenere buoni rapporti con l'altra parte.

Chi si può rivolgere allo sportello di conciliazione specializzato?

Le imprese operanti nel settore assicurativo, i consumatori e gli utenti che sono coinvolti in una controversia di natura economica relativa al suddetto settore.

Come funziona?

Per dare avvio alla procedura di conciliazione basta che l'impresa e/o il consumatore/utente interessato presentino domanda di attivazione della procedura conciliativa al relativo sportello della Camera di Commercio.

Il personale dello sportello di conciliazione invita la controparte ad aderire al tentativo di conciliazione.

Se la controparte rifiuta, il tentativo si conclude e l'unico costo da sostenere per la parte attivante, all'atto della presentazione della domanda, è pari a euro 5.50 a titolo di contributo spese della CCIAA.

Se invece la controparte accetta, la commissione conciliativa nomina il conciliatore.

In ipotesi di liti riguardanti danni a persone, pervenuta l'accettazione, si procede alla nomina di un perito medico legale, su accordo delle parti o - in mancanza - a insindacabile giudizio della Commissione.

Le parti si incontrano una volta o al massimo due alla presenza del conciliatore.

In caso di successo, le parti sottoscrivono un accordo che mette fine alla controversia e descrive la soluzione nel dettaglio. L'accordo ha valore di contratto tra le parti.


Chi è il conciliatore?

Il conciliatore è una persona indipendente e imparziale ed in possesso della competenza necessaria ad assistere le parti durante l'incontro.

I conciliatori sono iscritti in un apposito elenco tenuto dallo sportello di conciliazione e sono scelti volta per volta in base all'oggetto della controversia.

Nell'elenco dei conciliatori si iscrivono coloro che sono in possesso di comprovata esperienza in campo tecnico o economico, perciò i conciliatori, al contrario dei giudici in tribunale, sono dei tecnici, in possesso di un'approfondita conoscenza della materia del contendere.

Non solo: la Camera di Commercio di Firenze tiene periodicamente dei corsi di formazione per i conciliatori finalizzati all'apprendimento delle più moderne tecniche di comunicazione e mediazione, arricchiti da simulazioni di casi reali.

Infine, è necessario sottolineare che il conciliatore non è un giudice, che decide chi ha torto e chi ha ragione, bensì il suo ruolo consiste nell'aiutare le parti a comunicare, a far emergere i loro veri interessi e a far loro raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe.

Chi è il rappresentante dei consumatori?

E' un professionista che può assistere o (in forza di formale mandato) rappresentare il consumatore nella procedura conciliativa. Può essere scelto da un elenco di tecnici esperti in materia assicurativa e conciliativa, formato dalla Camera di Commercio su indicazione delle associazioni dei consumatori o su proposta degli stessi professionisti interessati.

Il servizio è a carico del consumatore, sulla base di tariffe particolarmente favorevoli e preventivamente rese pubbliche dalla Camera di Commercio.

Tempi e costi

La conciliazione si conclude entro un termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Il costo della procedura conciliativa varia a seconda del valore della controversia e viene sostenuto in misura uguale da entrambe le parti.

All'atto del deposito della domanda di attivazione e dell'accettazione del tentativo di conciliazione, le parti versano una quota di euro 5.50 a testa, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla CCIAA.

In caso di liti riguardanti danni a persone, il compenso del perito medico legale è anticipato integralmente dalla parte lesa e rimborsato per la metà dalla parte avversa o dalla Compagnia di Assicurazione avversaria, prima dello svolgimento dell'incontro di conciliazione.

Vantaggi

- La procedura è semplice, rapida, economica e informale.
- Le informazioni, i dati e le notizie riguardanti il tentativo di conciliazione sono riservati.
- L'accordo finale è il frutto della volontà delle parti.


A CHI RIVOLGERSI?

Ufficio Arbitrato e Conciliazione, piano terra (di fronte alla portineria).
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 15,00
Tel. : 055/2795266-295-372
Fax : 055/2795244



Data di redazione: 26/8/2002